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Regolamento internazionale di allevamento (F.C.I)

PREAMBOLO

1. I Paesi membri e partner con contratto della federazione Cinologica Internazionale (FCI) sono tenuti a rispettare il

regolamento di allevamento internazionale della FCI.

• Il presente regolamento di allevamento della FCI concerne direttamente tutti i paesi membri e partner con contratto della FCI. Ciò significa che l’allevamento può essere praticato unicamente con cani di razza pura, di buon carattere, in perfetta salute nei termini della funzionalità e dell’ereditarietà ed iscritti in un libro origini o registro d’attesa riconosciuto dalla FCI. Per altro, devono soddisfare le condizioni imposte dai paesi membri e partner con contratto della FCI.

• I soli cani che possono essere considerati in perfetta salute nei termini d’ereditarietà sono quelli che possiedono le caratteristiche dello standard di una razza, il suo tipo ed il suo temperamento e non presentano alcun difetto ereditario sostanziale che potrebbe minacciare l’aspetto funzionale della loro progenie. I paesi membri e partner con contratto della FCI devono di conseguenza evitare che gli standard non includano delle esagerazioni delle caratteristiche che potrebbero mettere in pericolo la funzionalità dei cani.

• I cani che presentano delle anomalie, come un temperamento malsano, una sordità od una cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, delle malformazioni notorie della mascella o dei difetti dentali pronunciati, un’atrofia progressiva della retina, i cani che soffrono di epilessia, criptorchidi, monorchidi, albini, affetti da displasia severa accertata dell’anca oppure dei cani che presentano dei colori di pelo non desiderati non possono essere utilizzati ai fini dell’allevamento.

• In materia della “gestione” delle tare ereditarie come la displasia dell’anca o l’atrofia progressiva della retina, i paesi membri e partner con contratto della FCI devono tenere un registro dei cani affetti da tali malattie, combattendole in modo metodico, registrare continuamente i progressi realizzati e comunicarlo alla FCI su richiesta.

• I paesi membri e partner con contratto della FCI godono dell’appoggio della Commissione Scientifica in materia di valutazione dei difetti ereditari. La Commissione aiuta a combattere tali tare consigliando i paesi membri e partner con contratto della FCI. Nell’eventualità che la Commissione elabori o pubblichi una pubblicazione di misure relative alla lotta contro queste tare, quest’ultima dovrà essere rispettata a partire dalla data di approvazione da parte del Comitato Generale della FCI.

• I paesi membri e partner con contratto della FCI hanno competenza e responsabilità totale in materia di allevamento. Ciò comprende i consigli e linee direttive date agli allevatori, il controllo delle procedure di allevamento praticate da

questi ultimi e la gestione dei libri origine.

L’allevamento e lo sviluppo delle razze canine devono appoggiarsi a degli obiettivi a lungo termine e su principi sani di modo che la pratica di tale attività non produca dei cani malati o che abbiano un carattere instabile o che non possieda attitudine al lavoro.

L’obiettivo dell’allevamento deve essere la preservazione e, di preferenza, di estendere la diversità genetica di una razza.

Solo i cani funzionalmente sani possono essere utilizzati nell’allevamento. È compito di ogni allevatore che seleziona un cane di determinare se quest’ultimo è, mentalmente e fisicamente, idoneo alla riproduzione.

L’allevatore si deve assicurare che gli animali preposti alla riproduzione abbiano un temperamento stabile e siano in buone condizioni fisiche. Per tutto il tempo durante il quale l’allevatore assicura la custodia di un cucciolo, deve permettergli di crescere in un ambiente sano (mentalmente e fisicamente) e benefico al fine di garantire una

socializzazione adeguata.

• I paesi membri e partner con contratto della FCI devono stabilire i propri regolamenti di allevamento, basati su questo regolamento, nei quali devono figurare gli obiettivi da raggiungere. Questi regolamenti dovranno tenere conto, in modo appropriato, delle specifiche di lavoro proprie di ciascuna razza.

I commercianti di cani e gli allevatori che lavorano per uno scopo prettamente commerciale non possono praticare allevamento in un paese membro o partner con contratto della FCI.

2. I diritti ed obblighi reciproci dei proprietari dello stallone e della fattrice sono principalmente determinati dal diritto nazionale, dai regolamenti stabiliti dalle associazioni cinofile nazionali oppure i loro club ed associazioni di razza e/o da convenzioni

specifiche. Nel caso tali disposizioni non esistano, si applica il Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI.

• Si stressa sull’importanza per gli allevatori ed i proprietari degli stalloni di mettere per iscritto le condizioni nelle quali avverrà la monta, al fine di creare una situazione chiara per quanto riguarda le obbligazioni finanziarie.

• Il “proprietario” di un cane è la persona che ha legalmente acquisito l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata, di un certificato d’iscrizione ed un pedigree validi.

• Il “possessore” dello stallone è o il proprietario dello stesso o la persona che ha ricevuto l’autorizzazione del proprietario di offrire i servizi di tale stallone per una monta.

COSTI DI TRASPORTO E MANTENIMENTO DELLA FATTRICE

3. Si raccomanda ai proprietari di fattrici di portarle e andarle a riprendere personalmente, oppure tramite una terza persona fidata. Qualora la cagna dovesse rimanere per più giorni presso il possessore dello stallone, tutte le spese conseguenti quali: alimentazione, alloggio, eventuali cure veterinarie, come pure gli eventuali danni provocati dalla cagna agli impianti dell’allevamento o all’abitazione del possessore dello stallone, sono a carico del proprietario della fattrice. Il trasporto di ritorno della femmina viene effettuato a spese del suo proprietario.

RESPONSABILITA’

4. In conformità con le norme di legge in vigore nei singoli paesi, dei danni eventualmente causati dall’animale è responsabile la persona che, al momento del loro verificarsi, ha la detenzione o il possesso dell’animale.

Di conseguenza, qualora la fattrice debba rimanere per uno o più giorni sotto la sorveglianza del possessore dello stallone, quest’ultimo viene considerato dalla legge, quale persona a cui spetta la custodia dell’animale, responsabile dei danni che la fattrice possa causare a terzi.

Il possessore (o proprietario) dello stallone deve tener conto di quanto sopra nella stipulazione di polizza e di assicurazione personale per la responsabilità civile.

MORTE DELLA FATTRICE

5. In caso di morte della fattrice durante la sua permanenza presso il possessore dello stallone, quest’ultimo si obbliga a far constatare a sue spese il decesso da un medico veterinario ed a farne stabilire le cause. Egli deve informare quanto prima, il proprietario della fattrice dell’avvenuto decesso e della causa.

Il proprietario della fattrice che lo desideri, ha diritto di vedere la cagna deceduta.

Se il decesso è imputabile a colpa del possessore dello stallone, quest’ultimo è tenuto al risarcimento dei danni e gli interessi legali nei confronti del proprietario della fattrice.

Qualora al possessore dello stallone non possa essere addebitata alcuna colpa, spetta al proprietario della fattrice rimborsare al primo tutte le spese sostenute in correlazione con la morte della fattrice.

SCELTA DELLO STALLONE

6. Il possessore dello stallone è obbligato a far coprire la fattrice dallo stallone prescelto, con esclusione di qualsiasi altro.

Qualora lo stallone prescelto non esegua la monta, la fattrice non può essere presentata ad altro stallone se non previo consulto del proprietario.

In ogni caso, è vietato far coprire una fattrice da due o più stalloni durante lo stesso calore.

MONTA FORTUITA

7. Qualora, accidentalmente, ma non intenzionalmente, si sia verificata una monta da parte di un altro stallone diverso da quello convenuto, il possessore dello stallone, cui spetti la custodia della fattrice, è obbligato a rimborsare al proprietario di questa tutte le spese causate dalla monta errata o fortuita.

Dopo una monta fortuita da parte di uno stallone diverso da quello previsto è vietato procedere ad una nuova monta con lo stallone che era stato prescelto a tale scopo. Al proprietario dello stallone non spetta alcun compenso per la monta fortuita.

CERTIFICATO DI MONTA

8. Il proprietario dello stallone certifica, redigendo un attestato, la corretta esecuzione della monta. Firmando il documento, egli conferma che è stato testimone oculare della monta.

Qualora il servizio Libro delle Origini del paese nel quale deve essere iscritta la cucciolata, prevede la presentazione di appositi moduli, spetta al proprietario della fattrice procurarsi gli stessi, compilarli correttamente e presentarli al possessore dello stallone per la firma.

Il certificato di monta deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati: a. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini dello stallone;b. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini della fattrice;

c. Nome e indirizzo del possessore/proprietario dello stallone;

d. Nome e indirizzo del proprietario della fattrice al momento della monta ed eventualmente la data di acquisto della fattrice;

e. Luogo e data della monta;

f. Firma del possessore dello stallone e del proprietario della cagna;

g. Qualora il servizio del Libro Origini esiga per l’iscrizione dei cuccioli una fotocopia autenticata o un estratto certificato del pedigree, spetta al possessore dello stallone fornire gratuitamente tali documenti al proprietario della fattrice.

COMPENSO PER LA MONTA

9. Si raccomanda al proprietario dello stallone di firmare il certificato di monta solamente dopo il pagamento del prezzo precedentemente convenuto per la monta. Non sono permessi né la ritenzione né il pegno della fattrice.

10. Se lo stallone prescelto non procede alla monta per qualsiasi motivo o se la fattrice non si lascia montare, di modo che la monta non sia stata effettivamente eseguita, il proprietario dello stallone conserva il diritto di risarcimento previsto all’Art. 2, ma non può pretendere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.

11. per quanto riguarda la discendenza dello stallone, il proprietario dello stallone non ha il diritto, nei confronti del proprietario della fattrice, a dei compensi se non quello per la monta. Non ha neppure alcun diritto a farsi consegnare un cucciolo.

Se le parti si sono accordate per la consegna di un cucciolo a titolo di compenso per la monta, tale accordo deve essere formulato per iscritto prima della monta. In un accordo del genere, i punti seguenti devono assolutamente essere precisati e rispettati:

a. il momento della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;

b. il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone;

c. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di scegliere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;

d. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di prendere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;

e. il pagamento dei costi di trasporto;

f. gli accordi speciali per il caso nel quale la fattrice dovesse partorire solo cuccioli nati morti oppure con un solo cucciolo in vita, o nel caso che il cucciolo prescelto muoia prima della consegna.

LA FATTRICE RESTA VUOTA

12. Dopo una monta eseguita correttamente, si considerano adempiuti gli obblighi dello stallone e che, quindi, le condizioni per aver diritto al pagamento convenuto si sono verificate.

Ciò non costituisce garanzia del fatto che la fattrice sia gravida. E’ facoltà del proprietario dello stallone decidere, in caso la fattrice resti vuota, se consentire una nuova monta gratuita al calore seguente, oppure rimborsare una parte del compenso ricevuto per la monta. Tale accordo dovrà essere messo per iscritto nel contratto di monta prima della stessa.

Il diritto convenuto per una monta gratuita si estingue con il decesso dello stallone oppure con il passaggio di proprietà dello stesso o con il decesso della fattrice.

Qualora possa essere provato (con analisi dello sperma) che lo stallone era sterile al momento della monta, il proprietario della fattrice deve essere rimborsata delle spese causate dalla monta.

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

13. L’inseminazione artificiale non può essere effettuata su animali che non si sono precedentemente riprodotti naturalmente.

Nel caso di inseminazione artificiale della fattrice, il veterinario che ha raccolto lo sperma dello stallone deve certificare, con un attestato da consegnare al servizio del libro origini del paese che registrerà i cuccioli, che lo sperma fresco o congelato proviene dallo stallone convenuto. Inoltre gli attestati previsti nell’Art. 7 (a – g) devono essere forniti gratuitamente al proprietario della fattrice dal proprietario dello stallone.

Tutte le spese sostenute per il raccoglimento dello sperma sono a carico del proprietario della fattrice. Le spese relative all’inseminazione sono anch’esse a carico del proprietario della fattrice. Il veterinario che procede all’inseminazione deve confermare al servizio del libro origini che la fattrice è stata fecondata con lo sperma dello stallone prescelto per la monta.

Su tale certificato, è bene precisare anche il luogo e la data dell’inseminazione, il nome ed il numero di iscrizione della fattrice al libro origini così come il nome e l’indirizzo del proprietario della fattrice.

Il proprietario dello stallone che fornisce lo sperma deve consegnare al proprietario della fattrice, oltre all’certificato fornito dal veterinario, un certificato ufficiale di monta.

CESSIONE DEI DIRITTI DI ALLEVAMENTO

14. Si considera, in generale, che il proprietario della fattrice al momento della monta sia l’allevatore della cucciolata. Il diritto di utilizzare una fattrice o uno stallone può tuttavia essere trasferito, a mezzo di contratto, a terzi.

Tale trasferimento deve, in tutti i casi, essere messa per iscritto, prima della monta programmata.

Tale cessione dei diritti di allevamento, risultante per iscritto, deve essere dichiarata per tempo al servizio del libro origini ed eventualmente all’associazione di allevatori competente per la razza in questione. Questa deve essere allegata alla dichiarazione di nascita.

E’ bene descrivere dettagliatamente nella cessione dei diritti di allevamento, i diritti ed i doveri delle due parti contraenti.

La terza persona che ottiene temporaneamente i diritti di allevamento di una fattrice viene considerato come il proprietario di quest’ultima, ai sensi del presente regolamento, della monta fino al momento dello svezzamento.

REGOLE DI BASE

15. I cuccioli nati da genitori di razza pura in possesso di pedigree riconosciuti dalla FCI, sui quali non risulta alcuna obiezione o restrizione emessa dall’organismo cinofilo nazionale, sono considerati cani di razza pura e possono, a tale titolo, ricevere un pedigree riconosciuto dalla FCI.

16. I pedigree riconosciuti dalla FCI sono dei certificati attestanti l’affidabilità dei dati relativi alle generazioni menzionate, e non dei certificati di garanzia di qualità del cane.

ISCRIZIONE DEI CUCCIOLI AL LIBRO ORIGINI

17. Salvo accordi diversi, si considera che il nuovo proprietario in caso di vendita di una cagna gravida, diviene automaticamente l’allevatore della cucciolata in arrivo.

18. Tutti i cani allevati ed iscritti in un paese membro o partner con contratto della FCI deve essere provvisto di un sistema d’identificazione permanente e non falsificabile; tale identificazione deve essere riportata sul pedigree.

I cuccioli sono iscritti, in principio, al libro origini del paese dove il proprietario della fattrice risiede (residenza abituale) ed i cuccioli porteranno il suo affisso. Nel caso non fosse possibile determinare la “residenza abituale” da un punto di vista legale, il proprietario della fattrice ha il diritto di far nascere la cucciolata nel paese nel quale risiede al momento della monta e di far iscrivere i cuccioli nel libro origini dell’organizzazione cinofila di tale paese. Tuttavia, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

- Il proprietario deve soddisfare le condizioni di allevamento emesse dall’organizzazione cinofila del paese nel quale risiede al momento della monta.

- Il proprietario deve fornire un certificato emesso dalle autorità locali competenti del paese dove risiede precisando che ci abita (senza interruzioni) da almeno 6 mesi.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’associazione cinofila nazionale del paese nel quale il proprietario vive al momento della monta deve iscrivere la cucciolata nata sul proprio territorio nel proprio libro origini, deve emettere i pedigree dei cuccioli indicando l’affisso del proprietario e l’indirizzo di dove vive.

Delle eccezioni vengono tollerate per gli allevatori di cani di razza che vivono in un paese il quale non tiene un libro origini riconosciuto dalla FCI.

Questi avranno quindi la possibilità di procedere alla registrazione dei cuccioli in un libro origini riconosciuto dalla FCI.

Tutti i cuccioli della cucciolata dovranno essere iscritti; questo include tutti i cuccioli esistenti nella data della domanda d’iscrizione.

I pedigree, che sono di fatto dei certificati di nascita, devono essere emessi unicamente per certificare le linee di sangue. Normalmente, una femmina non può che essere coperta, per una cucciolata, da un solo maschio. In caso di dubbio, le associazioni cinofile nazionali sono tenute a verificare le linee di sangue (con esame del D.N.A.) a spese dell’allevatore.

REGOLAMENTI DI ALLEVAMENTO DEI PAESI MEMBRI DELLA FCI

19. I regolamenti di allevamento dei paesi membri o partner con contratto della FCI possono essere più vincolanti di quelli stabiliti dalla FCI ma non possono essere in contrasto a questi ultimi.

DISPOSIZIONI FINALI

20. Il presente regolamento sostituisce “Gli usi e costumi internazionali di allevamento di Monaco” del 1934. In caso di divergenza di interpretazione, il testo in tedesco è determinante.*Adottato dall’Assemblea Generale della FCI l’11 e 12 giugno 1979 a Berna (Svizzera).

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